Diritto Penale

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Delitti contro la pubblica amministrazione

La riforma del 1990 (L. n. 86/1990) ha superato l’impostazione soggettiva (focalizzata sull’inquadramento del soggetto in un ente di natura pubblica) in favore di quella oggettiva (focalizzata, invece, sulle caratteristiche obiettive della funzione esercitata). Il libro II titolo II del codice penale si occupa dei reati commessi dal Pubblico Ufficiale o da incaricato di pubblico servizio o la persona esercente di pubblica necessità. La normativa è un cantiere perpetuo, dalla L. n. 86/1990 (abuso d’ufficio e definizioni soggettive) alla L. 114/2024 (abrogazione dell’abuso d’ufficio). Dalla corruzione, concussione, induzione indebita, traffico di influenze, peculato ai delitti dei privati vs. la p.a. (malversazione, indebita percezione, truffa, turbative) sono reati molto in voga e graditi alle cronache, come i ‘furbetti del cartellino’. Spesso la prima sanzione comminata agli indagati è la gogna mediatica, a prescindere dalla fondatezza dell’accusa e dalla sussistenza degli elementi essenziali della fattispecie delittuosa ascritta. Per questo l’esperienza acquisita dall’avvocato Lattanzio servirà per valutare la migliore scelta difensiva. Non basta professarsi innocente; hanno rilevanza gli atti posti a fondamento dell’accusa e la possibilità di smontarli e fornire prova contraria.

È consigliabile contattare lo Studio Legale Lattanzio, non appena emergono questioni conflittuali per le quali è consigliabile la giusta consulenza.
Intervenire tempestivamente può evitare l’escalation di ogni conflitto e minimizzare i costi legali e di gestione associate a dispute protratte.

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Delitti contro l'amministrazione della giustizia

(simulazione di reato, calunnia, falsa testimonianza, patrocinio o consulenza infedele, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice…tra i più famosi)
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Delitti contro l'ordine pubblico

(es. istigazione a delinquere, associazione a delinquere, anche di stampo mafiosa.

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Delitti contro l'incolumità pubblica

tali delitti sono disciplinati dal Libro Secondo Titolo Sesto del Codice Penale e si riferiscono a condotte finalizzate a creare situazioni di pericolo nei confronti di una molteplicità di persone. Il bene giuridico protetto dalle norme che puniscono chi compie detti reati è la pubblica incolumità intesa sia come interesse delle singole persone sia come interesse dell’intera collettività. I reati contro l’Incolumità Pubblica sono classificabili come reati di pericolo in quanto puniscono il reo anche solo per la messa in pericolo del bene giuridicamente tutelato. I principali reati di pericolo sono: i reati di Incendio, nel senso di causare volutamente un incendio, comprendendo anche l’incendio boschivo; il reato di inondazione, frana o valanga, in quanto è punito chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga; il naufragio, la sommersione o il disastro aviatorio. Ma attuale è il reato di epidemia, se consideriamo la fortissima pandemia COVID-19 che ci ha colpiti a partire dall’anno 2020. Viene da sé che il bene giuridico tutelato in questo reato è ovviamente la salute della collettività, allo scopo di evitare la diffusione dolosa o colposa di virus che potrebbero arrecare danni al benessere delle persone. È necessario specificare preliminarmente che il reato di epidemia si verifica in caso di violazione di regole cautelari, e in caso di prevedibilità dell’evento, perché chi lo pone in essere deve almeno essere consapevole che la sua attività potrebbe arrecare danno alla salute delle persone. Quindi, anche se c’è negligenza, imperizia o semplicemente assenza di volontà di ledere qualcuno, il solo fatto di aver violato le regole cautelari comporta commissione del reato. In ogni caso è necessaria un’attività del soggetto colpevole, non potendosi realizzare il reato per sola omissione. La pena prevista dalla legge è l’ergastolo.

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Reati dell’urbanistica/edilizia

la valutazione sulla illegittimità di un manufatto, piccolo o grande che sia, è sicuramente di competenza dell’autorità che interviene, ma la scelta di come, e se possibile, sanare l’abuso ed evitare le conseguenze amministrative e penali da esso derivante è sicuramente di competenza dell’avvocato, coadiuvato da un tecnico.

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Delitti contro la famiglia

maltrattamenti; stalking (lo stalking familiare si sostanzia in un comportamento assillante e invasivo della vita del partner, mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive nei suoi confronti che ne condizionano negativamente la vita quotidiana)

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Responsabilità medica

La responsabilità medica riguarda i delitti di natura colposa (per lo più ricompresi all’interno del dettato normativo racchiuso negli artt. 589 e 590 sexies c.p.) che possono essere contestati ad esponenti del personale sanitario operanti in strutture ospedaliere od ambulatoriali, pubbliche o private, che nell’affrontare la problematica di salute di un determinato paziente, siano accusati di aver cagionato allo stesso un evento infausto a causa di una particolare imprudenza o imperizia, oppure perché considerati all’oscuro di leggi, protocolli clinici, regolamenti o altra fonte di colpa specifica. E’ palmare la delicatezza della materia ed il susseguirsi di interventi giurisprudenziali volti a mitigare il coinvolgimento del sanitario, anche per evitare che costui, per la paura di sbagliare ed essere trascinato in un giudizio penale, non prenda più su di sé alcun rischio connesso con l’assunzione di qualsivoglia responsabilità (c.d. medicina difensiva). L’Avvocato Maria Grazia Lattanzio ha consolidato l’esperienza e la competenza tanto per assumere la difesa del sanitario implicato in un processo per colpa medica, quanto per le persone offese che hanno subito gravi danni per colpa medica. La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”) ha introdotto nel codice penale l’art. 590 sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da quest’articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” e il predetto abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina contenuta nell’art. 3 del d.l. n. 189 del 2012 (c.d. decreto “Balduzzi”), si può immediatamente constatare come ai fini dell’applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità sia venuta meno sul piano letterale la graduazione tra colpa lieve e colpa grave come elemento soggettivo alla base dell’imperizia del sanitario. Pertanto, “la creazione di uno specifico statuto penale per il medico è stata un’operazione di scarsa utilità, oltre che di dubbia ragionevolezza”. Certamente è necessario che le novità normative si “sedimentino”, e in conseguenza che vengano apprese appieno. E’ altrettanto certo, però, che le novità della legge “Gelli – Bianco”, ma soltanto in materia di responsabilità civile, appaiano ictu oculi utili, giuste, rivoluzionarie, risolutive. Non si può dire altrettanto per quelle in materia di responsabilità penale. Il nuovo art. 590 sexies c.p. è applicabile a fattispecie residuali rispetto alla casistica degli errori medici. E’ giusto pertanto il corretto consiglio dell’Avvocato che, sulla base anche di una consulenza di parte, possa valutare l’opportunità di intraprendere azione civile o penale, se non far desistere il cliente, laddove la condotta del/dei sanitari non dovesse assurgere quale condotta lesiva punibile.

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Delitti contro la fede pubblica

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Delitti contro la persona

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Delitti contro il patrimonio

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Infortunistica sul lavoro

Diritto Penale

Diritto penale alimentare