Diritto Sportivo
Diritto Sportivo
Negli ultimi anni si è andata affermando, all’estero come in Italia, la considerazione dello sport quale attività di interesse pubblico, in virtù del riconoscimento di una sua funzione sociale. La diffusione dell’attività sportiva, la proliferazione di associazioni sportive dilettantistiche e di enti di promozione ha reso necessaria la creazione di un sistema autonomo di regolamentazione e risoluzione delle controversie, che sorge direttamente dalle necessità del mondo dello sport. In Italia il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) ha emanato un Codice della giustizia sportiva valido per le federazioni di tutti gli sport, che possono approvare a loro volta un proprio specifico codice dedicato alle singole discipline sportive conforme alle norme generali. Alla giustizia sportiva devono rispondere tutti gli atleti, i tecnici, gli arbitri, le federazioni, le associazioni sportive e le varie figure che lavorano al loro interno per le questioni che riguardano l’attività sportiva. Deve essere rispettato anche dai soci o da chiunque sia riconducibile al controllo delle società. Uno dei principi della giustizia sportiva, che viene spesso discusso, è quello della “responsabilità oggettiva”. Una società può essere infatti giudicata per i comportamenti tenuti dai propri tesserati o dai propri tifosi negli stadi. Questo spiega perché i club vengono multati per i cori razzisti cantati dai tifosi durante le partite. La peculiarità della giustizia sportiva è rappresentata dall’autonomia rispetto alla giustizia ordinaria: questo significa che le controversie in ambito sportivo sono generalmente risolte attraverso organismi specializzati e non attraverso il sistema giudiziario tradizionale, se non in casi eccezionali. L’avvocato Lattanzio, nella qualità di difensore di associazioni sportive e di atleti patrocina dinanzi agli organi di Giustizia, quali: Giudice Sportivo (che è il primo organo chiamato a valutare i casi di violazione delle regole durante le competizioni. Interviene su segnalazione degli arbitri o su reclamo delle parti coinvolte), Corte Sportiva di Appello (interviene come secondo grado di giudizio per le decisioni prese dal giudice sportivo. Le Corti Sportive d’Appello operano generalmente all’interno delle federazioni e possono rivedere le sanzioni disciplinari imposte in primo grado), Tribunale Federale (in molte federazioni sportive, esiste un tribunale federale che ha competenze di giudizio su questioni disciplinari, etiche e regolamentari, inclusi i casi di doping, frodi sportive e violazioni gravi delle norme federali).